In questa sezione sono pubblicati i decreti di riconoscimento civile degli Enti Ecclesiastici conformemente a quanto stabilito dall'art. 5 dell'accordo
tra la Repubblica di San Marino e la Santa Sede ratificato con Decreto 30 giugno 1992 n.47 .
L'Articolo 5 così cita:
1. a) La Repubblica di San Marino riconosce la personalità giuridica civile alle parrocchie canonicamente erette e agli altri enti o associazioni costituiti o approvati in San Marino dall'autorità ecclesiastica. Su istanza dell'autorità ecclesiastica, corredata del decreto canonico di istituzione o approvazione dell'ente o dell'associazione, il Tribunale Commissariale, a norma delle leggi vigenti e fatto salvo quanto disposto nel presente Accordo, eterna il decreto di riconoscimento civile, ne ordina la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Repubblica di San Marino e l'iscrizione in apposito registro presso la Cancelleria dello stesso Tribunale. Tale riconoscimento giuridico perdura fino alla sua revoca da parte del Tribunale in base alle leggi ordinarie di applicazione generale e salvo quanto disposto nel presente Accordo, o su istanza dell'autorità ecclesiastica che lo aveva richiesto.
b) La Repubblica di San Marino conferma il riconosci- mento giuridico delle parrocchie e degli altri enti ecclesiastici esistenti alla firma del presente Accordo. Tali parrocchie ed enti, per decreto del Tribunale Commissariale, saranno iscritti nel registro presso la Cancelleria dello stesso Tribunale, di cui sopra alla lettera a), entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Accordo.
2.Attese le finalità perseguite dagli enti ed associazioni costituiti o approvati dall'autorità ecclesiastica e l'esclusione di scopi di lucro, tali enti ed associazioni sono equiparati agli enti civili di analoga finalità e pertanto soggetti alle medesime norme di legge, salvo quanto disposto nel presente Accordo.